Eliminazione del doppio binario per le attività non normate
Con la G.U. del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il D.M. 12 aprile 2019 sulle “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”.
Tale decreto sancisce in parte l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”, poiché per n. 41 attività soggette, ovvero ex-non normate, contenute nell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011, la Regola Tecnica orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.
Il D.M. 12 aprile 2019 entrerà in vigore il 20 ottobre 2019.
Invece, per quanto riguarda le regole Tecniche Verticali (RTV), l’utilizzo del Codice di Prevenzione Incendi rimarrà una opzione volontaria, alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
Sarà obbligatorio utilizzare il Codice sia per attività di nuova realizzazione, sia per le modifiche, comprese quelle parziali, delle attività esistenti. In caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, il progettista potrà scegliere tra:
- l’applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento dell’attività;
- l’applicazione del Codice all’intera attività;
- l’applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, solo qualora il Codice non fosse applicabile con l’esistente.
Infine, rispetto al testo del decreto approvato in Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS), le varianti principali sono le seguenti:
- l’attività 72 – edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, non rientra nel campo di applicazione del Codice;
- art. 2 comma 5: il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 del DPR 151/2011 o per attività non elencate nell’Allegato 1.
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